Il Tar della Toscana dà ragione all’omonima associazione e a Confcommercio che avevano presentato un controricorso contro Graziella Braccialini in quanto i prodotti di pelletteria, anche se arricchiti di oggetti preziosi, non rispettavano il regolamento Unesco
“Non sono gioielli e dunque non possono essere vendute sul Ponte Vecchio”. Il Tar della Toscana, con sentenza n. 457/2024 emessa il 16 aprile, dà ragione all’omonima associazione e a Confcommercio che si erano costituiti come controricorrente nel procedimento contro Graziella Braccialini. L’azienda, produttrice di borse griffatissime era ricorsa contro il Comune di Firenze, che con il provvedimento n. 113037 del 5 aprile 2023 le aveva vietato la vendita nel negozio di proprietà sul Ponte Vecchio in quanto non rispettavano il Regolamento Unesco «non rientrando nella categoria degli oggetti preziosi». Decisione che non era andata giù a Graziella Braccialini S.p.A per cui le proprie borse erano “da intendersi come «borse-gioiello» in quanto impreziosite da metalli preziosi «oltre a portare con sé un elevato valore artigianale».
Confcommercio insieme all’Associazione Ponte Vecchio, assistite dall’avvocato Pier Ettore Olivetti Rason, si erano costituite come controricorrente nel procedimento soffermandosi sulla definizione normativa di «oggetti preziosi», questione centrale del giudizio, precisando che si tratta di «qualsiasi articolo di gioielleria, oreficeria, argenteria o orologeria o qualsiasi altro oggetto costituito esclusivamente o prevalentemente da metalli preziosi, dove eventuali elementi – non in metallo prezioso – devono costituire solo piccoli ornamenti». Il Tar ha anche chiarito che «una borsa, per quanto già pregiata di per sé e per quanto possa essere ancor più impreziosita da un gioiello, ha le componenti di pelletteria che ne rappresentano la struttura portante e che, per l’appunto, fa sì che si tratti di una borsa». In buona sostanza, per il Tar, le «borse-gioiello», per quanto pregiate, non sono assimilabili agli «oggetti preziosi» confermando la legittimità del divieto imposto da Palazzo Vecchio.
“Un esito forse scontato, visti i fatti, ma di straordinario significato politico – commenta il direttore generale di Confcommercio Toscana Franco Marinoni – Ponte Vecchio e la sua specificità commerciale rappresentano un patrimonio da difendere e tutelare. Anche nel rispetto di una vocazione e di una esclusività che non possono essere messe in discussione. Se borse e complementi dell’abbigliamento come quelli proposti da Braccialini fossero stati vendibili nel luogo più iconico di Firenze” chiosa Marinoni “certamente lo avrebbero fatto prima molti altri brand del territorio e non. L’impegno di tutta la comunità è quello di rispettare le regole che essa stessa si è data. E chi si affaccia in questa comunità dall’esterno è ben accetto se queste stesse regole le rispetta al pari di tutti!”.